Art. 1.

      1. I centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono apposite graduatorie di soggetti idonei, ai sensi del comma 2, a espletare le mansioni di segretario di seggio elettorale.
      2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadini italiani;

          b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

          c) essere residenti nei comuni appartenenti per competenza al territorio del centro per l'impiego o altro organo di cui al comma 1 ove si presenta la domanda;

          d) essere iscritti negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e classificati come inoccupati o disoccupati;

          e) non avere superato il quarantesimo anno di età;

          f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

      3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente. Alla domanda è allegata altresì autocertificazione che attesti lo stato di famiglia.

 

Pag. 3